«UNSC Resolution 2803»: il trade-off della governance sovranazionale della Striscia di Gaza

In copertina: Bandiera delle Nazioni Unite. Immagine di Miguel Á. Padriñán, su Pixabay.

Analisi di policy della proposta operazionale statunitense sulla Striscia di Gaza nella continuità storico-diplomatica della soluzione a due Stati

di Nour Della Ducata


 

Disclaimer: This policy paper is an evidence-based analysis derived strictly from official documents, United Nations resolutions, and verified international datasets and mandates. The conclusions presented are the result of technical synthesis and analytical modeling of the operational mechanisms described in the source material. These findings do not represent the author’s personal beliefs or political affiliations, but rather an objective assessment of the policy implications. The author shall not be held liable for any third-party interpretation, use or misuse of the information contained herein.

Disclaimer: La presente analisi ha natura esclusivamente scientifica e documentale. Le valutazioni esposte costituiscono una rielaborazione analitica di testi ufficiali e di dati tecnici, condotta secondo criteri metodologici propri della ricerca in affari internazionali. Pertanto, i contenuti non riflettono opinioni soggettive dell’autore, ma rappresentano l’esplicitazione delle implicazioni relazionali e giuridiche derivanti dai mandati internazionali analizzati. L’autore declina ogni responsabilità per interpretazioni parziali, strumentali o usi impropri del testo.


 

Il 17 novembre 2025, in sede della 10.046ª riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel Palazzo di Vetro a New York, viene approvata e adottata la “UNSC Resolution 2803”.

La “UNSC Resolution 2803” (dall’inglese “United Nations Security Council Resolution 2803”) o Risoluzione 2803 si contraddistingue in quanto misura di governance sovranazionale, volta a regolamentare la gestione e la ricostruzione della Striscia di Gaza post-conflitto, conformemente ad un mandato in vigore sino al 31 dicembre 2027. In quanto atto di coordinamento trans- e sovranazionale, la governance della Striscia di Gaza trascende l’affare nazionale alla delegazione di funzioni chiave ad organismi esterni, su ordine del Consiglio di Sicurezza.

L’iter politico-giuridico, il quale ha portato all’approvazione, in via definitiva, della Risoluzione, presenta come punto d’esordio il 29 settembre 2025, allorquando gli Stati Uniti d’America, attraverso l’intermediazione del Presidente D. J. Trump, presentarono il “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict”. Il “Piano Trump” amplia gli accordi dei ceasefire precedenti, tra cui vi figura il più recente “January 2025 Gaza war ceasefire”.

Il cessate il fuoco di Gaza caratterizzò, a suo tempo, un accordo temporaneo tra Israele e Hamas sulla base di un processo in tre fasi, partendo da una procedura di rilascio, della durata di sei settimane, di tutti i civili israeliani presenti a Gaza, in cambio dei civili palestinesi in Israele, cumulando un totale di otto cicli di scambio di civili di ambo le parti in conflitto. La proposta iniziale fu redatta da mediatori, quali gli Stati Uniti d’America, l’Egitto e il Qatar, i cui intenti diplomatici prevedevano la fine della guerra, la ricollocazione delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e un suo piano di ricostruzione, della durata dai tre ai cinque anni. La proposta venne accolta da Hamas il 5 maggio 2024 ed annunciata dall’allora Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il 31 maggio 2024, per poi venir approvata, in via definitiva, in sede della 9650ª riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 10 giugno 2024, in quanto “UNSC Resolution 2735”. Quest’ultima rappresenta, formalmente, l’immediato antecedente della Risoluzione 2803.

A seguito delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, l’eletto D. J. Trump si unì a Biden, al fine di sollecitare B. Netanyahu, primo ministro di Israele, ad accettare una proposta di cessate il fuoco imminente. Il cessate il fuoco entrò in vigore il 19 gennaio 2025 e terminò il 18 marzo, epilogo della tregua transitoria, risultando in un’ultimazione intempestiva dell’accordo e nel suo esito fallimentare.

Gaza (dall’arabo “Madinat Ghazza”, ovvero “Città di Gaza”) costituisce la città più popolosa della Palestina, collocata nella Striscia di Gaza, nonché teatro residuo di una contesa territoriale pluriennale, inscritta nel conflitto israelo-palestinese. In continuità col quadro interpretativo illustrato, il presente articolo intende portare all’attenzione i determinanti di tale contesa, degli attori regionali ed etno-politici coinvolti e la rilevanza storico-strutturale della soluzione a due Stati, sino all’elaborazione della Risoluzione 2803 stessa; quest’ultima, quale più recente atto adottato in relazione alla situazione in Medio Oriente, ivi compresa la questione palestinese.

Al momento dello scoppio del conflitto inaugurale del dissidio arabo-israeliano, lo Stato di Israele, stato neonato, venne fondato il 14 maggio 1948 da David Ben-Gurion, allora primo ministro di Israele, alla vigilia del termine del Mandato britannico sulla Palestina. Tale mandato venne assegnato dalla Società delle Nazioni alla Gran Bretagna e durò, formalmente, dal 1920 al 15 maggio 1948, a seguito della dissoluzione dell’Impero Ottomano, di cui la Palestina fece parte sino al 1917, seppur non in veste d’entità politica autonoma, quanto più come regione divisa in unità amministrative, unite da una concettualizzazione storico-religiosa. L’Impero si trovò, dunque, favorevole all’inclusione ebraica in territorio palestinese, come già stabilito dalla Dichiarazione Balfour.

La Dichiarazione Balfour, la quale fu emanata il 2 novembre 1917, caratterizzò una lettera inviata dal segretario agli affari esteri inglese Arthur James Balfour al leader del Sionismo britannico Lord Walter Rothschild. Questa dichiarazione si trovò a sostegno della creazione di un focolare nazionale ebreo (dall’inglese “National Home for the Jewish People”) in Palestina, a patto che venissero, però, garantiti i diritti civili e religiosi delle popolazioni non ebraiche ivi residenti, vale a dire gli arabi di religione musulmana e cristiana.

Figura 1. «Kharitat Filastin» (in arabo, letteralmente, “Mappa della Palestina”), l’ultima mappa conosciuta della Palestina sotto Amministrazione Ottomana, 1918-21. Immagine di Mutbaeat Easkari, reperita via Wikimedia Commons. Immagine di pubblico dominio.

Tale dichiarazione, al tempo, diede origine ad un’iniziale discordanza, in quanto fu concepita come mezzo di sollecitazione all’immigrazione ebraica in territorio già abitato, in prevalenza, da arabi palestinesi. La conseguente difficoltà della Gran Bretagna nel soddisfare le richieste sioniste e placare, al contempo, lo scontento della popolazione araba, risultò in una serie di scontri e rivolte, a cavallo tra gli anni ‘20 e gli anni ‘30 del Novecento, azionate dalla controparte araba. A seguito della defezione britannica nei riguardi del progetto d’autodeterminazione araba (e, dunque, di un territorio arabo in Palestina e in Siria), elaborato durante la Prima guerra mondiale, divamparono la Rivolta araba ottomana del 1916-18, così come le Rivolte arabe del 1920-21, tra cui figurano la Rivolta di Gerusalemme, dell’aprile 1920 e la Rivolta di Giaffa, del maggio 1921.

Queste rivolte arabe disposero, più propriamente, le premesse ideologiche-culturali e politiche della disputa israelo-palestinese moderna, le quali sprigioneranno nell’ideazione dei successivi movimenti islamici di sussulto.

La prima risposta del governo inglese si materializzò nella pubblicazione del Libro Bianco del 1922, dove si precisò che la Palestina non sarebbe dovuta divenire uno Stato interamente ebraico e che l’immigrazione ebraica sarebbe dovuta avvenire nei limiti della capacità economica del Paese. Le persecuzioni naziste, però, incentivarono un flusso migratorio massiccio di ebrei in Palestina, accrescendo ulteriormente l’apprensione degli arabi. La risposta araba si manifestò, in via definitiva, negli eventi, rispettivamente di Hebron (città della Cisgiordania, parte della Palestina e sotto mandato britannico) e di Safed, del 1929 e nella Grande Rivolta Araba (1936-1938). La Rivolta Araba permane nella peculiarità dell’esperienza arabo-palestinese in quanto momento storico determinante, il quale forgiò il più subitaneo processo di consolidazione dell’identità palestinese. Di fatto, la Grande Rivolta Araba rappresentò il tentativo cardine degli arabi palestinesi di tutelare la propria sussistenza economica e la propria sovranità.

La risposta susseguente del governo inglese fu, qui, la pubblicazione del Libro Bianco del 1939, a ridosso della Seconda guerra mondiale. Venne rovesciata la politica antecedentemente concordata, limitando l’immigrazione ebraica a 75.000 individui, in uno spazio temporale di cinque anni, dopo il quale sarebbe dovuto entrare in vigore il consenso delle popolazioni arabe autoctone. Momento decisivo per lo schieramento arabo-palestinese fu rappresentato dalla volontà da parte del Mandato di stabilire uno Stato palestinese unitario a maggioranza araba ed indipendente, come stabilito nell’ulteriormente ridefinita amministrazione politico-giuridica del Mandato britannico stesso ed entro uno spazio operazionale di dieci anni. Ciò avrebbe garantito una condivisione del governo tra arabi ed ebrei.

Tuttavia, nella diaspora ebraica in Europa cresceva un’urgenza imminente di asilo, a seguito delle persecuzioni naziste. Gli arabi palestinesi, invece, intravedevano nelle premesse sioniste del più ampio progetto d’aggregazione, un tentativo di assoggettamento da parte delle potenze europee.

L’epilogo imminente della Seconda guerra mondiale caratterizzerà, simultaneamente, il principio fondante e l’esordio dell’impatto cooperativo-internazionale e diplomatico mondiale odierno. Di fatto, il 26 giugno 1945 venne firmato, a San Francisco, lo Statuto, o Carta delle Nazioni Unite, accordo istitutivo dell’ONU (L’Organizzazione delle Nazioni Unite). Nel più ravvicinato caso del conflitto israelo-palestinese, l’Inghilterra affiderà la Questione Palestinese alle Nazioni Unite, nel 1945. Le Nazioni Unite proporranno, di seguito, il Piano di Partizione, concepito in quanto “UN General Assembly Resolution 181”. Il Piano mirava alla creazione di due Stati, tra cui figurano uno Stato ebraico ed uno arabo, con Gerusalemme sotto controllo internazionale.

Quanto appena esplicitato mette in luce come, nell’ambito della cooperazione internazionale, le divergenti aspirazioni nazionali della controparte sionista, così come di quella araba, siano state tradizionalmente regolamentate con una “Soluzione a due Stati”, indipendenti.

La proposta operazionale della “Resolution 181” venne votata in sede dell’Assemblea Generale il 29 novembre 1947 e il suo esito vide il consenso definitivo degli ebrei e il fermo rifiuto degli arabi. Gli arabi palestinesi si rifiutarono, in quanto la popolazione araba della Palestina rappresentava, al tempo, circa il 70 % totale della popolazione presente. In tale contesto, il rifiuto arabo si accompagnò ad un interrogativo circa la compatibilità della proposta con il Principio di autodeterminazione dei popoli, sancito formalmente nel diritto internazionale e più specificatamente dall’art. 1 (par. 2) della Carta delle Nazioni Unite. La leadership araba palestinese avrebbe, dunque, espresso la posizione secondo cui le Nazioni Unite non avrebbero dovuto apportare un cambiamento di sovranità, per di più a seguito del fatto che la Risoluzione assegnava il 55 % della Palestina agli ebrei, nonostante essi fossero numericamente minoritari e possedessero meno della metà delle terre residenziali.

David Ben-Gurion, a seguito della stretta necessità di stabilire un rifugio per gli ebrei dopo l’Olocausto e della mancata adesione degli arabi al Piano di Partizione, nonché al fine ultimo di realizzazione del sogno sionista di detenere un proprio Stato nazionale, proclama lo Stato di Israele il 14 maggio 1948, alla vigilia dell’imminente scadenza del Mandato britannico. La risposta degli Stati arabi attigui fu pressoché repentina. Cinque Stati arabi, tra cui Egitto, Siria, Libano, Iraq e Transgiordania, invasero Israele.

Il contrattacco arabo caratterizzò, al tempo, la prima concettualizzazione, più propriamente moderna, del conflitto tra Israele e gli Stati arabi attigui, il quale dividiamo in tre fasi. La prima fase (maggio-giugno 1948) vide l’attacco arabo indirizzato ad Israele e tale fase fu segnata dall’intervento diretto delle Nazioni Unite, al fine di sancire una tregua tra le parti coinvolte. La seconda fase vide il contrattacco israeliano e la terza, ed ultima, fase (gennaio-luglio 1949) vide Israele firmare accordi d’armistizio con Egitto, Libano, Giordania e Siria, laddove la Striscia di Gaza passò sotto il controllo egiziano.

La creazione dello Stato di Israele nel 1948 determinò lo spostamento di circa 700.000 arabi palestinesi verso i territori degli Stati arabi limitrofi, tra cui Libano, Siria e Giordania. Il 78 % della Palestina sotto mandato passò sotto controllo israeliano. Tali eventi sono indicati nella storiografia, concettualmente, in quanto “al-Nakba”. Il 1948 viene assimilato, nella storiografia, come un “prima” e un “dopo” dell’identità autoctona palestinese.

Figura 2. Mappa degli stanziamenti ebraici in Palestina nel 1947, alla vigilia del Piano di Partizione dell’ONU. Immagine tratta da «Issues in the Middle East», U.S. Central Intelligence Agency, Atlas, 1973 e reperita via Wikimedia Commons. Immagine di pubblico dominio.

La Risoluzione 2803, nel suo vero e proprio “draft” iniziale, venne proposta, al Consiglio di Sicurezza, il 3 novembre 2025 e successive revisioni presero piede, rispettivamente, il 10 e il 13 novembre 2025, totalizzando infine 13 voti favorevoli, due astensioni (Cina e Russia) e nessun voto contrario. Peraltro, l’atto della “UNSC Resolution 2803” riconosce e reitera integralmente nel proprio preambolo il contributo costruttivo-diplomatico, rispettivamente, degli Stati Uniti, del Qatar, dell’Egitto e della Turchia, nell’aver incentivato il ceasefire a Gaza tra il 2024 e il 2025. Al “Piano Globale” Trump del 29 settembre 2025, seguì, il 13 ottobre 2025, la storica “Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity”, marcando, così, l’appoggio internazionale alla proposta statunitense. Ciò ha permesso di trasformare un’iniziativa dapprima esterna al sistema ONU in un atto giuridicamente vincolante nel diritto internazionale, come già esplicitato nella Risoluzione 2803 stessa, in quanto vi si rammenta come la cornice geopolitica odierna di Gaza necessiti intervento immediato, al fine di garantire la pace regionale e la sicurezza degli Stati confinanti.

A conferma di quella che si evince essere una fase frammentaria e vacillante del diritto internazionale globale e delle sue istituzioni maggiori (tra cui figura l’ONU stessa), all’origine della quale si situa l’impellenza diplomatica di governance della Striscia di Gaza, la Risoluzione 2803 stessa, come direttiva di coordinamento multilaterale, trovò formulazione nel 2025, lo scorso anno. Il 2025 ha caratterizzato non meno che l’80° anniversario delle Nazioni Unite, così come anche, però, un quadro globale di conflitti e tensioni, nonché di significative polarizzazioni tra gli Stati membri e di crisi finanziarie dell’ONU. Il 12 marzo dello stesso anno, António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, lanciò la “UN80 Initiative”, piano di riforma globale concepito, proprio, in quanto mezzo operazionale rivolto all’assetto sistemico-strutturale delle Nazioni Unite, in vista delle problematiche vigenti soprammenzionate, le quali si manifestano in concomitanza ad una progressiva sfiducia nel multilateralismo.  

Guterres stesso si espresse in merito alla “UNSC Resolution 2803”, in un post pubblicato su X (ex Twitter), il 17 novembre 2025, esortando gli Stati membri a convertire tale slancio in misure concrete, in vista dell’impellenza diplomatica e dell’emergenza umanitaria del più ravvicinato caso di Gaza.   Sennonché, la crisi di Gaza non caratterizza un caso emergenziale singolo e disgiunto da premesse politiche di rilievo. Il “caso Gaza”, come ritratto nei media, altro non è che la prominenza di un conflitto prorogato estensivamente nel tempo. La Striscia di Gaza detiene una copertura massmediatica ininterrotta, sin dal decisivo attacco di Hamas del mese di ottobre 2023. 

Successivamente alla Nakba (1947-48), l’assenza di uno Stato palestinese, non previsto dagli articoli d’armistizio del 1949 e non promosso dagli stessi Stati arabi confinanti, diede origine ad una diaspora. La frattura strutturale della popolazione palestinese permise al conflitto di assumere un volto intranazionale e il cui punto di svolta giunse con la Guerra dei Sei Giorni (giugno 1967). Tale guerra vide Israele conquistare Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est, il Sinai e le Alture del Golan.  

Tra gli arabi palestinesi, entro i limiti etno-politici della diaspora, nacquero i primi movimenti moderni di resistenza palestinese, quali la Fatah del 1959 e l’OLP (l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina) del 1964. Un incidente stradale, nel dicembre 1987, a Gaza, diede vita ad una forma di rivolta popolare, definita “Intifada”.  

La prima Intifada (1987-1993), fu un movimento sorto dal basso e caratterizzato da manifestazioni, dal cui disegno ideologico-militare nacque “Hamas” (acronimo, in arabo, di “Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah”, ovvero il Movimento di Resistenza Islamica) nel 1987, in quanto ramo dei Fratelli Musulmani. La distinzione principale, la quale differenzia il modus operandi di Hamas da quello dell’OLP, risiede nel congiungimento della forza ai precetti della religione islamica. Sarà la prima Intifada ad avviare l’accesso definitivo della Questione Palestinese nel più ampio dibattito internazionale.  

La seconda Intifada (2000-2005) scoppiò nel settembre 2000, a seguito della visita di Ariel Sharon alla Spianata delle Moschee. Nel 2006 Hamas vinse le elezioni legislative palestinesi, assumendo pieno e definitivo controllo militare su Gaza, separandola politicamente dalla Cisgiordania. Da quel momento, Gaza è governata da Hamas.   

Tra il 2008 e il 2021 si susseguirono quattro guerre prioritarie della fase contemporanea del conflitto israelo-palestinese, tra le due parti principali del conflitto stesso, ovvero lo Stato di Israele e l’organizzazione di Hamas, quest’ultima istituzione a capo dello schieramento arabo. I conflitti, i quali si susseguirono nel 2008, nel 2012, nel 2014 e nel 2021, furono agiti, tutti, secondo uno schema operazionale incentrato su un’iniziale serie di attacchi e tregue intermedie, mediate dall’Egitto e dalle Nazioni Unite. Questi conflitti, però, non ebbero lo stesso impatto mediatico, il quale si osservò a partire dal 7 ottobre 2023.  

Di fatto, la mattinata del 7 ottobre 2023, Hamas finalizza una risposta contro Israele, definita “Amaliyya Tufan al-Aqsa” (in arabo, letteralmente, “Operazione Diluvio Aqsa”). L’intensità e la portata delle operazioni causarono una grande crisi umanitaria. Gaza ne rimase devastata, con infrastrutture distrutte, un tasso di disoccupazione altissimo e una popolazione civile sempre più isolata.  

In conclusione, sotto il profilo del diritto internazionale, sistemi ONU e ONG (ovvero, le Organizzazioni Non Governative, soggetti privati non-profit impegnati nella cooperazione internazionale) hanno, formalmente, inquadrato, in ambo le parti, non conformità al principio di proporzionalità, il quale impone che qualsiasi provvedimento o azione, sia esso pubblico o privato, non deve essere eccessivo rispetto al fine che si vuole raggiungere e del principio di distinzione. Tali principi furono sanciti dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, le quali, assieme ai due Protocolli aggiuntivi, rispettivamente, del 1977 e del 2005, costituiscono la base del diritto umanitario.

Figura 3. La seguente mappa, intitolata Gaza Strip access and movement, prodotta e pubblicata dall’OCHA (“United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs”) in data 18 settembre 2023, caratterizza uno snapshot fotografico della Striscia di Gaza, immediatamente antecedente all’attacco del 7 ottobre 2023. La mappa, catalizzatore di dati logistici, evidenzia gli access point, rispettivi, di Erez (Beit Hanoun), Kerem Shalom (Karem Abu Salem) e Rafah, così come le restrizioni marittime delle fishing zones e dell’ARA (dall’inglese “Access Restricted Area”). Sul fronte demografico, vengono riportati numerosi campi profughi gestiti dall’URNWA (“The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East”), quali Jabalia, Nuseirat e Al-Shati. L’assetto logistico-territoriale evidenzia, dunque, una Striscia di Gaza al limite della sostenibilità. Fonte: UN OCHA (2023), “Gaza Strip: Access and Movement”, Settembre 2023.

 

Il “Piano Globale” di Trump venne edificato su una serie di pilastri fondamentali, quali l’immediato ceasefire, la ripresa degli aiuti umanitari e, a seguito dell’esito fallimentare del cessate il fuoco del gennaio 2025, la smilitarizzazione e la ricostruzione urbana su larga scala della Striscia di Gaza.  

Occorre, però, enfatizzare come tale “Piano Globale” abbia caratterizzato, a suo tempo, una proposta di natura esclusivamente politica ed elaborata al di fuori del quadro formale delle Nazioni Unite. Quest’elemento d’extra-istituzionalità e peculiarità normativa sembrerebbe profilarsi nella Risoluzione 2803 stessa, in quanto, tra le centinaia di risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite in merito alla Questione della Palestina e del complessivo conflitto israelo-palestinese, la “UNSC Resolution 2803” non recherebbe nel proprio preambolo richiami espliciti alle singole determinazioni del Consiglio di Sicurezza relative alla questione in esame, laddove il “Piano Globale Trump” detiene una posizione di rilievo, a seguito dell’impellenza diplomatica soprammenzionata.  

Per di più, la Risoluzione non riaffermerebbe gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, trattato istitutivo cardinale dell’ONU, come invece avvenne al tempo della stipulazione dell’immediatamente antecedente Risoluzione 2735.  

Caso esemplificativo è rappresentato dalla  “UNSC Resolution 1860”, esempio di risoluzione trattante la questione del ceasefire. Di fatto, la Risoluzione 1860 venne adottata l’8 gennaio 2009, in sede della 6063ª riunione del Consiglio di Sicurezza, al fine di richiedere al Consiglio stesso un immediato ceasefire a Gaza. La Risoluzione richiama nel proprio preambolo le precedenti determinazioni, relativamente alla questione oggetto di trattazione. Difatti, nella Risoluzione 1860 si legge:  

Il Consiglio di Sicurezza, Richiamando tutte le sue precedenti risoluzioni, comprese le risoluzioni 242 (1967), 228 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) e 1850 (2008), Sottolineando che la Striscia di Gaza costituisce parte integrante del territorio occupato nel 1967 e sarà parte dello Stato di Palestina,   […]  

  1. Sottolinea l’urgenza e fa appello per l’immediata, durevole e pienamente rispettata cessazione del fuoco, che conduca al completo ritiro delle forze israeliane da Gaza;

(Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione 1860, sulla situazione nel Medio Oriente, inclusa la questione palestinese, S/RES/1860 (8 gennaio 2009))  

Altro fattore d’ibridazione istituzionale è il Board of Peace (BoP), il quale, seppur sia organismo internazionale d’amministrazione transitoria, detiene personalità e autorità giuridica internazionale. Nondimeno, nella parte operazionale all’interno dell’atto della Risoluzione, disposta in dieci punti e susseguente il preambolo, viene rammentato come il BoP debba coordinare il finanziamento della ricostruzione di Gaza, esortando la Banca Mondiale ed altre istituzioni finanziarie a provvedere le risorse necessarie e come il BoP debba supervisionare il processo di smilitarizzazione, istituendo una Forza Internazionale temporanea (ovvero, l’ISF, dall’inglese “International Stabilization Force”), non meno che lo strumento militare-operativo del Piano Globale stesso, le cui forze sono fornite su consultazione della Repubblica Araba d’Egitto e dello Stato d’Israele.  

Si dimostra, dunque, necessario trasporre la questione della concettualizzazione di un’aspirazione politica alle implicazioni tangibili dell’autodeterminazione.   

In termini di governance e sovranità, si richiamano all’attenzione i punti 2, 4 e 9 della Risoluzione oggetto d’esame. La Risoluzione affermerebbe il BoP (ovvero, il “Board of Peace”) in quanto amministrazione transitoria con personalità giuridica internazionale. Gaza sarà governata da un comitato tecnocratico e apolitico.  

In termini di sicurezza e smilitarizzazione, si richiamano i punti 7, 13, 15 e 16 dove verrebbe esplicitata l’implementazione di una forza di stabilizzazione autorizzata (l’ISF, ovvero la “International Stabilization Force”), sempre sotto comando del BoP. La ISF sostituirebbe gradualmente l’IDF, seppur quest’ultima manterrebbe un controllo sui confini e sulla sicurezza interna. Più in particolare, il punto 16 specifica che la presenza dell’IDF è istituita, in quanto presenza perimetrale di sicurezza, fin quando Gaza non verrà ritenuta sicura.  

Infine, in ciò che concerne la dimensione economica, si richiamano i punti 6, 10 ed 11. In particolare, il BoP gestirebbe i finanziamenti per lo sviluppo, sottraendo, però, questa funzione alle istituzioni locali. Vengono menzionati i migliori standard internazionali al fine di attirare investimenti e nella più ravvicinata dimensione di policy, ciò suggerirebbe l’adozione di quadri normativi, i quali potrebbero non riflettere la tradizione giuridica locale, seppur ottimizzati per i mercati globali. Il punto 10 farebbe riferimento al disegno di una “Città Miracolo” e, più specificatamente, all’attuazione di un “miracolo moderno” entro i confini del Medio Oriente. La politica economica viene delegata ad un panel di esperti internazionali, attraverso capitali privati piuttosto che sussidi statali. Altresì, il punto 11 farebbe riferimento a tariffe preferenziali, da negoziare con i paesi partner. Ciò legherebbe l’economia di Gaza a doppio filo con la volontà politica degli stati vicini e degli USA, facendo diretto uso dell’accesso commerciale, in quanto leva politica. Infine, il punto 6 farebbe riferimento ad un fondo, il quale sarà governato dai donatori. In termini di policy, ciò comporterebbe una erogazione di fondi per ospedali, scuole e infrastrutture soggetta alla continua approvazione degli Stati finanziatori, piuttosto che gestita tramite bilancio nazionale sovrano.  

Posto quanto sopra, l’autodeterminazione presuppone che un popolo scelga il proprio regime politico, senza ingerenze. Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova, in un articolo dedicato alla Risoluzione 2803 stessa, evidenzia come la giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia abbia ribadito, con chiarezza, che l’autodeterminazione costituisce diritto inalienabile del popolo palestinese, imponendo, conseguentemente, alla comunità internazionale un dovere di attuazione e tutela. Così come anche l’art. 1 comune ai due Patti internazionali del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, secondo cui ogni popolo ha diritto di determinare liberamente il proprio assetto politico.  

Affidando il governo di Gaza alla delegazione del Board of Peace, la Risoluzione sospenderebbe la sovranità locale, seppur in quanto misura emergenziale. Altresì, il Piano subordinerebbe il ritorno di un’autorità palestinese a Gaza a criteri di riforma soddisfacente, i cui parametri sono propriamenti definiti dal BoP e dai partner internazionali. Ciò tramuterebbe l’autodeterminazione in un obiettivo condizionato al raggiungimento di standard, questi ultimi stabiliti da terzi. Tale prospettiva sarebbe, tuttavia, suscettibile ad un’interpretazione, secondo cui a seguito della portata del dissidio israelo-palestinese, l’autodeterminazione sarebbe impraticabile senza prima garantire la sicurezza di base del popolo oggetto della questione oggetto d’esame. Se non che, in termini di condizionalità dello Stato (punti 2 e 19 della Risoluzione), nel diritto internazionale, l’autodeterminazione è spesso intravista, in quanto diritto preventivo. La statualità condizionata, qui, sposterebbe la questione verso una più ravvicinata concessione diplomatica e non come diritto inalienabile. Infine, se il modello economico è pre-determinato da un consiglio internazionale e dai donatori, lo spazio di manovra per una futura politica economica indipendente palestinese risulta tecnicamente limitato da accordi e debiti contratti durante la fase transitoria.  

Al di fuori della dimensione politico-istituzionale sopra delineata, si colloca, più tangibilmente, il quadro dell’emergenza umanitaria a Gaza.    Secondo un rapporto dell’OCHA (dall’inglese “United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs”) del 22 aprile 2026, elaborato sulla base di una banca dati desunta dal Ministero della Salute di Gaza (MoH) e i cui dati spaziano dall’attacco di Hamas sino al 31 dicembre 2025 (“Reported Impact Snapshot”), si constata un totale di 172.320 feriti e 72.562 deceduti palestinesi; di quest’ultimi, solo 71.444 vittime identificate. Analogamente, tra i soldati israeliani, secondo fonti ufficiali, si constatano 472 deceduti e 3004 feriti in territorio di Gaza, con oltre 1200 deceduti e 5400 feriti in Israele.

Figure 4 e 5. Fonte: OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Reported Impact Snapshot – Gaza Strip, 22 aprile 2026.

Inoltre, secondo lo “Humanitarian Access” graph, ovvero il grafico all’interno del rapporto stesso del 22 aprile 2026, il quale inquadra le missioni umanitarie, si registra un andamento regressivo nell’efficacia dell’accesso umanitario tra ottobre 2025 e aprile 2026. Il dato più evidente risulta essere, qui, il crollo del numero totale di missioni coordinate, passando da 375 in ottobre 2025 a 95 nel periodo intercorrente tra il 1° e il 21 aprile 2026.  

Parallelamente, cresce il numero di missioni non pienamente riuscite. Se a ottobre 2025 le missioni facilitate, ovvero completate senza impedimenti, erano predominanti, nei mesi successivi cresce significativamente la quota di missioni “impeded” (ostacolate) e “denied” (negate). In particolare, tra febbraio e aprile 2026 si osserva una stabilizzazione su livelli elevati di impedimenti e rifiuti. Ultima evidenza empirica è la riduzione delle missioni facilitate, che sono passate da 179 ad ottobre 2025 a 57 ad aprile 2026. Dunque, non solo aumentano le relative restrizioni, ma diminuisce il volume di aiuti che può assistere la popolazione tangibilmente.

Figura 6. Fonte: OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Reported Impact Snapshot – Gaza Strip, 22 aprile 2026.

Peraltro, in una overview generale dell’OCHA stessa, in riferimento all’OPT (dall’inglese “Occupied Palestinian Territory”, ovvero Gaza e la West Bank), quasi tutta l’attuale popolazione di Gaza, pari a 2.1 milioni di persone, è stata sfollata e non detiene accesso ad alloggi adeguati, cibo, acqua, cure mediche salvavita e mezzi di sussistenza.  

Sempre dall’OCHA risulta un comunicato stampa, pubblicato il 1° dicembre 2025, dove viene ribadito come le condizioni umanitarie a Gaza rimangono tutt’oggi estremamente critiche. Si riporta che i partner alla testa della risposta sanitaria, riferiscono di continuare a ripristinare i servizi in tutta la Striscia, detenendo, al momento del rapporto, 234 punti di assistenza sanitaria operativi, rispetto ai 197 antecedenti al ceasefire. Cionostante, gli sforzi di ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria continuano ad incontrare difficoltà. Sulla base di un articolo della testata MEMO (dall’inglese “Middle East Monitor”, organizzazione stampa non-profit di monitoraggio) del 28 gennaio 2026, si riporta che oltre un milione di persone necessita urgentemente di soluzioni abitative, a causa della distruzione del patrimonio edilizio. Per ultimo, si legittima quanto precedentemente asserito, in quanto lo “Humanitarian Situation Report” dell’OCHA, del 19 marzo 2026, riporta come le operazioni umanitarie a Gaza risultano oggi gravemente ostacolate da restrizioni logistiche.  

In ultima analisi, si evidenziano, dunque, criticità strutturali e funzionali del sistema.  

Sulla base dei riscontri delle parti coinvolte nel processo decisionale, tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Francia ha accolto con favore la Risoluzione, aggiungendo, però, che l’’attuazione di questa risoluzione deve avvenire all’interno di un quadro politico e giuridico chiaro, in linea con le risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza, i parametri concordati a livello internazionale e la Dichiarazione di New York sull’attuazione della soluzione a due Stati (Cakirtekin, I. France welcomes UN Security Council resolution on Gaza, calls for ‘clear political, legal framework’. Anadolu Agency. 18 novembre 2025).  

Tra i membri non permanenti, invece, Il rappresentante permanente della Repubblica Democratica e Popolare di Algeria ha votato a favore della risoluzione. Ha affermato che l’Algeria ritiene che una pace autentica in Medio Oriente non possa essere raggiunta senza giustizia per il popolo palestinese, che da decenni attende la creazione del proprio Stato indipendente (UN News. UN Security Council authorizes temporary international force for Gaza. United Nations. 17 novembre 2025).  

Infine, la Commissione europea ha accolto con favore la risoluzione, definendola un passo importante verso la fine del conflitto e ha espresso la propria disponibilità a far parte del Consiglio di pace (Euronews. EU wants a seat on Trump’s Gaza Board of Peace, Commissioner for the Mediterranean says. 18 novembre 2025).  

Tuttavia, in assenza di un chiaro meccanismo transitorio verso l’autogoverno, il trade-off risiederebbe nella stabilizzazione di un sistema di governance sovranazionale permanente, in quella che risulta essere una Gaza inscritta in una criticità sistemica dei servizi essenziali. Dunque, si incorrerebbe nel passaggio dalla sovranità politica a una amministrazione fiduciaria tecnocratica.

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